Convivenza di fatto

Convivenza di fatto

Normativa di riferimento
Art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà)

Cosa è la CONVIVENZA DI FATTO

Con la legge Cirinnà del 2016 in Italia è stata introdotta la disciplina per le coppie che, di fatto, vivono come se fossero unite in matrimonio: sono le convivenze di fatto.
Per convivenza di fatto si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile", coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Requisiti necessari
Per potere essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni
- convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- avere un legame affettivo stabile
- prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone ( per i cittadini comunitari e stranieri deve essere prodotta certificazione consolare  attestante lo stato civile)
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro.
ll requisito della stabile convivenza  viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

Diritti delle parti
La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:
- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
- alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
- partecipazione agli utili  nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48).

Cessazione della CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto cessa in caso di:
- morte del convivente;
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti;
- scissione anagrafica,  cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti;
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti,
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il  riconoscimento di una convivenza di fatto.
Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.

Come dichiarare una CONVIVENZA DI FATTO
I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La richiesta di coloro che si trasferiscono a Teglio da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.
Coloro che, già residenti,  vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:
- richiesta di registrazione della Convivenzaza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti.

Rilascio certificazione
L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza - disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, dovrà essere inviato al Comune di Teglio a mezzo PEC all' indirizzo: demografico@pec.comune.teglio.so.it 

Modulistica
Richiesta costituzione convivenza di fatto

Per informazioni rivolgersi
Servizio n. 2 Demoanagrafico - Ufficio Stato Civile
Tel.                 0342 789.026 - 0342 789.027 - 0342 789.028
MAIL              demografico@comune.teglio.so.it
PEC                demografico@pec.comune.teglio.so.it(riceve solo da PEC)